Fotovoltaico uso privato
Fotovoltaico in condominio per uso privato
Fotovoltaico in condominio
Impianto del privato per i propri consumi
Ma cosa deve fare un singolo condomino per installare un impianto fotovoltaico per uso proprio, sul tetto a comune oppure su uno spazio di sua proprietà.
La prima domanda, la più ricorrente ed anche temuta che si fa è: ma devo avere il permesso del condominio, dell’assemblea condominiale?
La risposta è che l’assemblea non può quasi mai negare l’installazione dell’impianto.
Fotovoltaico in condominio cosa dice la legge
Vediamo cosa dice la legge al riguardo
l’art 1122 bis del codice civile al riguardo così stabilisce: “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”
Si può installare ma……...
Quindi da questo se ne deduce che sia possibile installarlo senza problemi, ma in realtà non è così perché il condominio fatto salvo che non può negare l’installazione che è permessa dall’articolo sopra citato, può però opporsi se prova che l’installazione lede il decoro architettonico del fabbricato, o ne compromette la sicurezza o la stabilità (cosa spesso difficile da provare), in questo caso l’assemblea può fermare i lavori o anche ordinare lo smantellamento degli impianti.
Lo stesso vale se, per realizzare l’impianto, viene modificata la destinazione degli spazi comuni o che non permetta agli altri condomini di farne lo stesso uso come stabilisce l’art.1102 del cc “ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.”
Modifiche alle parti comuni
Generalmente per realizzare un impianto condominiale è necessario modificare delle parti comuni del condominio perché la superficie meglio esposta spesso non è ripartita, come nel caso di un tetto a falda.
Perciò il privato condomino dovrà comunicare questa richiesta di modifica all’amministratore, il quale convocherà l’assemblea condominiale.
Per approvare la modifica è necessario un numero di voti pari alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno due terzi del valore millesimale dell’edificio.
Comunicazione all’amministratore
Quindi pur non volendoci una vera e propria autorizzazione per installare l’impianto da parte del privato, perché questo gli è permesso dall’art.1122 bis del Codice civile, è comunque necessario (per non contravvenire agli altri articoli del c.c.), prima di iniziare i lavori, inviare all’amministratore una comunicazione relativa all’intervento che si vuol realizzare.
Sarà poi l’assemblea condominiale a valutare la fattibilità, potrà indicare dove e come realizzare l’impianto, ma non potrà negare l’utilizzo delle parti comuni per installarlo.